PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società Ferrovie dello Stato Spa predispone servizi medici di pronto intervento su tutti i convogli viaggiatori che abbiano percorrenza superiore a trecento chilometri o con percorsi di durata superiore alle quattro ore.

Art. 2.

      1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è costituito da tre unità operative per turno, un medico specialista in cardiologia, in anestesia e rianimazione o in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e da due infermieri professionali.

Art. 3.

      1. Su ogni convoglio è individuata e attrezzata un'apposita struttura ambulatoriale che abbia a disposizione tutti i presìdi terapeutici necessari a realizzare interventi di urgenza, secondo modalità e criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della salute.

Art. 4.

      1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è assunto dalla società Ferrovie dello Stato Spa, previa verifica del possesso di adeguati requisiti professionali.